Le cause relative all’indennizzo per la reiterazione del vincolo sono di competenza dell’A.G.O. solamente se il vincolo è legittimo
Nella sentenza n. 298/2014 il T.A.R. Veneto chiarisce le diverse competenze dell’autorità giudiziaria ordinaria e di quella amministrativa in materia di reiterazione di vincoli espropriativi: “I profili attinenti al pagamento dell'indennizzo non attengono, dunque, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione della giurisdizione civile.
Tale principio è stato ora esplicitato dall'art. 39, I comma del DPR n. 327/2001, il quale ha previsto che, a seguito della reiterazione, il proprietario possa attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale deve provare "l'entità del danno effettivamente prodotto", quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla Corte d'Appello.
Nel quadro normativo vigente, dunque, continua a sussistere il principio per il quale gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all'esproprio, non devono prevedere la spettanza di un indennizzo, fermo restando il diritto del proprietario di ottenere - in presenza dei relativi presupposti - l'indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto” ed ancora: “L’inconferenza dell’ultimo rilievo – volto a censurare i criteri adottati dall’Amministrazione per la liquidazione dell’indennizzo conseguente alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio – è conseguente alla considerazione che in materia urbanistica spetta al giudice ordinario, e specificamente alla Corte d’Appello (art. 39, III comma del DPR n. 327/2001), la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità (mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato: Cass. civ. SS.UU. 19.4.2010 n. 9302 cit.): sicchè trattandosi, nella specie, di criteri espressamente correlati alla quantificazione dell’indennizzo per (legittima) reiterazione del vincolo, di competenza dell’AGO, è affatto irrilevante la condivisione o meno dei criteri stabiliti dal Comune”.
dott. Matteo Acquasaliente
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