Autorizzazione commerciale e V.I.A.

29 Apr 2014
29 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 17 aprile 2014 n. 526, si occupa del rapporto intercorrente tra l’autorizzazione commerciale ex L. R. Veneto n. 50/2012 e la procedura di V.I.A. ex D. Lgs. n. 125/2006. In particolare il Collegio evidenzia che, dato il breve lasso di tempo previsto dalla L. R. Veneto n. 50/2012 per presentare le relative istanze, il privato deve mettere a conoscenza l’Amministrazione comunale che sta instaurando anche la procedura di V.I.A., pena il rigetto della richiesta edilizia qualora nei termini previsti ex lege per questo procedimento non si ottenga o non si abbia già ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale favorevole, oppure l’esito negativo della procedura di verifica ovvero il provvedimento conclusivo di non necessità di sottoporre a V.I.A. il progetto.

Assodato che “la ricorrente a mente dell’art.28 comma 4 della legge regionale del Veneto n. 50/2012 ha presentato domanda di ampliamento del proprio esercizio commerciale;

che la ridetta disposizione prevede testualmente che le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2500 m², nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale numero 15 del 2004, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a iniziare i lavori entro e non oltre il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, numero 15;

che è dunque chiaro l’intento di promuovere investimenti immediati a rafforzamento delle strutture esistenti sul presupposto che ciò non incontri particolari difficoltà di ordine urbanistico o ambientale, prevedendosi rigide condizioni quali la presentazione della domanda entro il 1 marzo 2013, l'impegno a iniziare i lavori entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il limite massimo di superficie, la conformità urbanistica dell'ampliamento e il rispetto delle regole ambientali, edilizie e viabilistiche tratte dalla legge regionale n.15/2004, affidandosi allo sportello unico comunale il potere di rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento: come chiarito nell'elaborato informativo pubblicato in calce alla legge, si tratta di una facoltà dell'operatore che è legittimato a esercitare una tantum, previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive del comune competente, trovando applicazione le disposizioni procedurali in materia di conferenza di servizi di cui al capo VI della legge regionale numero 15 del 2004”, il Collegio afferma che: in effetti l'articolo 28 più volte citato, laddove consente l'ampliamento nella misura prevista nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente - vale a dire non devono essere richieste varianti-, sempre salva – nè potrebbe essere altrimenti, nel senso che la norma non potrebbe certo consentire degli ampliamenti confliggenti con le superiori normative in materia ambientale- l'obbligatorietà di procedere a tutte quelle attività volte ad acclarare la compatibilità ambientale dell'ampliamento, evidentemente vuol consentire detta operazione nei casi in cui il procedimento possa concludersi in tempi brevi, i cui lavori siano iniziati entro e non oltre il termine di 60 giorni;

che per rendere compatibili i termini della procedura commerciale e di quella ambientale la società richiedente avrebbe potuto chiedere il differimento della conferenza di servizi decisoria anche al fine di presentare la domanda di VIA, una volta che il decreto provinciale di assoggettamento non fosse stato impugnato, come ben si sarebbe potuto;

che ad avviso del Collegio non esiste una priorità logica di presentazione fra la domanda commerciale e quella ambientale, costituendone uno il presupposto dell'altra, essendo invece necessaria la congiunta sussistenza dei requisiti che entrambe possano rappresentare, sicché, se è comprensibile la richiesta della ricorrente di qualificare la conferenza di servizi decisoria come ulteriormente interlocutoria nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è altrettanto comprensibile - e corretto- che l'amministrazione, in difetto di puntuale domanda di differimento o sospensione al fine di presentare la domanda di VIA, abbia acclarato che al momento della conferenza di servizi tale domanda non era stata proposta, con la conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall'articolo 14 ter comma 4 della legge 241 del 1990, laddove prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, ovvero se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 526 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC