L’espropriato non è legittimato a far valere la mancanza di copertura finanziaria o l’antieconomicità di una scelta riguardante un’opera pubblica

29 Mar 2013
29 Marzo 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 409 del 2013 decide un ricorso col quale è stata impugnata la deliberazione di approvazione del progetto definitivo per la costruzione della nuova scuola primaria di un Comune, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la cui realizzazione era prevista sull’area dei ricorrenti.

Scrive il TAR: "Il secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa mancanza della copertura finanziaria, è inammissibile, oltre ad essere infondato nel merito. Sotto il primo aspetto, si deve ricordare che, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità della delibera comunale con la quale è stato approvato il progetto di un'opera pubblica, per inosservanza delle norme relative all'indicazione della copertura finanziaria, in quanto tali norme non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello - del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e Pubblica amministrazione - al corretto andamento finanziario dell'Amministrazione locale (Cons. Stato: Sez. IV, Sent., 24-01-2011 n. 486; Sez. IV, 25 – 05 – 2005, n. 2718; sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628; Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400). Il motivo è, poi, anche infondato, in quanto nell’attuale ordinamento degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa. Infatti, "a seguito della riscrittura dell'ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell'attestazione formale, un posterius. La norma dell'art. 55 comma 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, è stata infatti modificata nel senso che l'attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l'esatta imputazione di spesa. In altri termini, l'attestazione di copertura finanziaria non precede più l'impegno, nè soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell'atto di spesa." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2718). In particolare, attualmente tale aspetto è regolato dall'art. 151, comma quarto del D.lgs. n. 267/2000, che, come appare evidente dalla semplice lettura, riproduce la previsione che l'atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall'essere "nullo di diritto", come previsto dal vecchio testo dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Nel caso in esame la delibera impugnata riporta il parere di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000, ma non risulta agli atti di causa l’attestazione della copertura finanziaria che, tuttavia, per quanto sopra detto, potrà essere emessa nel prosieguo del procedimento, senza che ciò incida sulla validità della delibera. Il motivo in esame, dunque, a parte la sua ammissibilità, è infondato proprio alla luce della lettera della norma sopra richiamata.

3. Anche il terzo motivo è infondato, in quanto le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’amministrazione, di costruire una scuola primaria ex novo in alternativa alla ristrutturazione di quella già esistente, sono state ampiamente illustrate nella delibera di Giunta Comunale n. 126 del 5/10/2009 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici. Peraltro, le deduzioni della ricorrente in ordine all’antieconomicità di tale scelta riguardano aspetti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità spettante a questo Tribunale".

Come ci si difende allora dagli amministratori cattivi o incapaci (che ce sia qualcuno...)?

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 409 del 2013

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