Dopo 75 giorni di attesa si forma il silenzio-assenso sulla proposta di variante al PDL e il consiglio comunale non può più deliberare

08 Lug 2014
8 Luglio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 876 del 2014.

Scrive il TAR: "Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante ha chiesto in via principale la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 bis della legge regionale n. 11/2004, in ordine alla proposta di adozione della variante al PL ed in ogni caso, in via subordinata, laddove non venisse riconosciuta l’avvenuta formazione del silenzio assenso, l’annullamento della delibera assunta dalla Giunta comunale, in quanto illegittima per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. Ritiene il Collegio che, alla luce del chiaro dettato normativo di cui all’art. 20 della legge regionale n. 11/2004, il ricorso possa trovare accoglimento con riferimento al primo assorbente motivo di doglianza.  Invero, in base al disposto di cui all’art. 20, comma 4 bis della legge regionale, il decorso del termine perentorio di 75 giorni dall’adempimento alla richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione, comporta la formazione del silenzio assenso in ordine alla richiesta di adozione della variante. Nel caso di specie, benché il termine normativamente previsto (75 giorni) sia stato in più riprese interrotto per integrazioni documentali ed accertamenti istruttori (vedi assoggettabilità a VAS), esso risulta ormai superato, da cui la formazione del silenzio assenso e la conseguente illegittimità della successiva deliberazione giuntale di mancata adozione e restituzione della proposta di variante. Per detti motivi il ricorso va accolto, nei sensi di cui sopra, con conseguente declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’annullamento della delibera giuntale impugnata".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 876 del 2014

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