I piani comunali resistono un po’ di più al piano casa dopo la sentenza del TAR Veneto 1329/2015

26 Gen 2016
26 Gennaio 2016

Ogni tanto arrivano, le sentenze che ti aspetti.

Quelle che ti aspetti perché affermano ciò che ti aspetti che prima o poi debba essere affermato.

Più poi, che prima, in questo caso. Ma, quando da anni tutto era dato per scontato, è arrivata.

La sentenza cui mi riferisco è la numero 1329 del 2015 del TAR Veneto, depositata il 3 dicembre scorso, in tema di piano casa (pubblicata su questo sito l’8 gennaio scorso sotto il titolo “Il TAR Veneto mette limiti alle deroghe col piano casa del Veneto”).

Post di Stefano Bigolaro - avvocato (post di libero accesso)

La vicenda riguarda il diniego di un permesso di costruire per la realizzazione di una tipica villa veneta in zona agricola, motivato con il contrasto del progetto (caratterizzato da pronao e cornicione con statue) con una serie di previsioni edilizie comunali relative alla tipologia delle costruzioni in zona agricola.

 Il Giudice si è trovato di fronte a una domanda di carattere generale sulla portata del piano casa. Gli si chiedeva infatti che chiarisse l’estensione della deroga consentita dal piano casa alle previsioni urbanistiche comunali.

 E su questo tema il TAR ha preso una posizione netta, spingendosi anche oltre quanto sarebbe bastato per decidere la causa.

 La natura eccezionale della legge regionale sul piano casa impone – afferma il TAR -  di considerarne le norme come "di stretta interpretazione ossia nel senso che la deroga ha ad oggetto esclusivamente i parametri di regolamento o di piano che fissano le quantità di volume e di superficie. Altre tipologie di deroga sono astrattamente possibili solo se siano specificatamente previste dalla legge regionale."

 Non sembra trattarsi di un passaggio estemporaneo della pronuncia o di un “obiter dictum”. C'è infatti un’affermazione che dimostra la piena consapevolezza di quanto deciso: quella relativa alla "necessaria salvaguardia dei poteri pianificatori e regolamentari degli enti territoriali, i quali verrebbero svuotati di significato se la nozione di deroga venisse intesa nel senso di comprendere ogni tipologia di norme.'

 Tali considerazioni danno ragione a chi l'aveva sempre pensata così: in particolare, ricordo l'intervento dell'arch. Fiorenza Dal Zotto su questo stesso sito, dal titolo "Piano casa: si applica in deroga a qualsiasi previsione degli strumenti urbanistici?", ancora del 20 dicembre 2013.

In quell’intervento si proponeva un’interpretazione per cui "ad essere derogate dal piano casa sono le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici che dicono che l'intervento non si può fare, piuttosto che quelle che dicono come si può fare".

E il riferimento normativo rilevante – si diceva - è quello all’art. 6, I co. della L.R. 14/2009, alla cui stregua “le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse”. Su quelle contrastanti, non su quelle che dettano modalità di esecuzione degli interventi.

 Resterebbe da capire perché, se il TAR Veneto si esprime in modo così netto in quest'ultima sentenza, continui a non avere esitazioni nel ritenere derogabili le norme comunali in tema di distanze dei confini (che pure non sono riconducibili a parametri di volume o di superficie).

 Ma tutto non si può spiegare; si può solo dire che la sentenza ora emessa apre nuove prospettive, mettendo in dubbio che il piano casa prevalga su tutta una serie di altre previsioni comunali.

 Per fare un esempio: se un'area è ricompresa in un ambito sottoposto a piano attuativo, siamo ancora sicuri che in essa può essere realizzato un intervento col piano casa?

La circolare regionale n.1 del 2014 non ha incertezze: “la realizzazione dell'incremento volumetrico all'interno di area coincidente con l'ambito territoriale di un PUA non incide nè sul procedimento, né sui requisiti di volume e di superficie previsti dall'articolo 20 della L.R. 11/2004. (...) Conseguentemente, il titolo per l'esecuzione dell'ampliamento volumetrico e l'approvazione del PUA sono formati e/o rilasciati senza alcuna reciproca interferenza e cioè senza che sull'ampliamento possano esprimersi i titolari dei terreni soggetti a PUA e senza che l'ambito o il progetto di PUA siano modificati".

Le conseguenze di tale applicazione delle norme del piano casa possono essere particolarmente incisive su un piano attuativo, al punto da vanificarne il contenuto.

Ma l’individuazione di un ambito sottoposto a PUA è una previsione comunale derogabile dal piano casa?

 Del resto, gli esempi che si possono fare sono numerosi; e, insomma, si può ipotizzare il “ritorno in vita” nei confronti del piano casa della generalità delle norme comunali sulle modalità degli interventi.

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