26 Novembre 2024
L’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024, come convertito nella l. 105/2024, cd. riforma Salva casa, afferma che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’art. 34-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, sono soggetti al regime di cui all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017.
La disposizione non brilla per chiarezza, a causa del duplice rinvio normativo.
L’ipotesi è quella di una tolleranza costruttiva, compresa nella forbice del 2%-6% sancita dall’art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia, presente in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico.
La norma in commento rinvia all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017, rubricato Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Per l’effetto, gli interpreti ritengono che le tolleranze costruttive ex art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia siano esenti da autorizzazione paesaggistica (postuma).
Ciò nonostante il fatto che l’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017, a livello formale, rinvii a sua volta all’Allegato A del d.P.R. 31/2017, ove alla voce A31 si fa riferimento alla sola percentuale del 2% delle misure progettuali quanto alle modifiche ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Invero, si ritiene che siano esenti dalla compatibilità paesaggistica tutte le tolleranze costruttive dal 2% al 6% dell’art. 34-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 e non solo quelle comprese nel 2%.
Infatti, l’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024, a stretto rigore, rinvia al “regime” dell’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017, quindi non anche all’Allegato A del d.P.R. 31/2017, ma solo all’articolo che disciplina gli interventi esenti.
Ciò è confermato anche dal dossier del Senato sulla legge di conversione del decreto Salva casa, che si allega, nella parte in cui si commenta l’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024 (cfr. pag. 37).
Post di Alberto Antico – avvocato
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