Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia: il punto della Cassazione penale
La Corte di cassazione penale ha affermato che non sono legittime le sanatorie di un immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l’immobile stesso nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici.
Il rilascio postumo del permesso di costruire (PdC) in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento già realizzato.
La cd. doppia conformità , richiesta dalla norma citata, è esclusa nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.
Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate in violazione degli artt. 64 co. da 2 a 4 e 65 T.U. edilizia ma, più in generale, alle opere realizzate in violazione della “disciplina edilizia” vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della presentazione della domanda di PdC in sanatoria.
A questi fini, si deve intendere per disciplina edilizia l’insieme delle norme tecniche comprese nella Parte II del d.P.R. 380/2001, quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all’art. 4 d.P.R. cit. (che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) e, più in generale, le norme di fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente, l’attività costruttiva condizionando il rilascio del PdC.
Si segnala che la fattispecie concreta conosciuta dalla Corte era antecedente alla cd. riforma Salva casa.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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