Il proprietario incolpevole non può essere destinatario dell’obbligo di bonifica nemmeno se l’inquinamento è antecedete all’entrata in vigore del Codice Ambiente
Il T.A.R. Milano, dopo aver esaminato in modo approfondito e dettagliato la normativa prevista dagli artt. 244 e ss del D. Lgs. n. 152/2006 (c.d Codice Ambiente) sulle responsabilità dell’autore dell’inquinamento e del c.d. proprietario incolpevole, stabilisce che la suddetta normativa si applica anche all'inquinamento che è già in essere all'entrata in vigore del Codice Ambiente.
Post di Matteo Acquasaliente
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