Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: l’istruttoria ed i relativi provvedimenti devono essere posti in essere da soggetti differenti
Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: non solo il provvedimento finale, ma anche l'istruttoria devono essere posti in essere da soggetti differenti. In caso contrario, i provvedimenti sono illegittimi.
Il Consiglio di Stato ed il T.A.R. Veneto statuiscono che, ex art. 146, c. 6 del D. Lgs. n. 42/2004 (secondo cui: “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”), va assicurata sia la sussistenza di un adeguato livello tecnico-scientifico sia la differenziazione/separazione tra l’attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica. Di conseguenza non è sufficiente che le istruttorie siano poste in essere da due soggetti distinti, poiché anche i relativi provvedimenti devono essere adottati da soggetti diversi.
Post di Daniele Iselle.
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le sentenze non sono condivisibili nè ritengo personalmente di “applicarle”, in quanto i comuni del veneto si attengono, organizzativamente parlando, ai requisiti previsti dalla DGRV che specificava le modalità organizzative in materia paesaggistica
la settimana scorsa abbiamo già sentito la regione che… si è messa a ridere di fronte alla sentenza, dato che significherebbe revocare la delega paesaggistica al 99% dei comuni del veneto
avevo girato la sentenza e l’ufficio “paesaggio” della regione si era impegnato a “pensarci”
ritengo comunque che la norma (art 146) in alcun modo parli di “distinzione” tra il resp. del provvedimento paesaggistico ed edilizio. ritengo pertanto assolutamento …legittimo … non darne seguito.
piuttosto è la regione che deve preoccuparsi a produrre eventuali chiarimenti in merito, dato che è la regione competente alla delega in materia paesagg.
Non mi risulta corretto quanto affermato da Miko Z. quando afferma che “…la norma (art 146) in alcun modo parli di “distinzione” tra il resp. del provvedimento paesaggistico ed edilizio. ritengo pertanto assolutamento …legittimo … non darne seguito.”, Invito a rileggere l’art. 146 comma 6 (oltre che il comma 4) del D.Lgs n. 42/2004.
Prendo atto dei contenuti della sentenza e penso che, a questo punto, l’unica soluzione per i comuni che hanno visto riconosciuta la delega da parte della regione pur avendo lo stesso dirigente che firma il provvedimento (nonostante istruttore e responsabile del procedimento siano diversi), sia quello di inoltrare alla regione una richiesta nella quale, proprio alla luce dei contenuti delle due sentenze, vi siano ancora i presupposti per poter esercitare le funzioni allora delegate.
Ci mancava anche questa; mi chiedo cosa devono fare tutti i Comuni che hanno un’unico Responsabile nell’Area Tecnica, sia per i lavori pubblici che per l’edilizia-privata. Chi deve firmare l’Autorizzazione Paesaggistica? IL Segretario? IL Responsabile del Commercio o dell’Anagrafe? IL Responsabile della Segreteria e dei Tributi? A stò punto converrebbe restituire le deleghe alla Regione, che poi gireranno la competenza alle Provincie…e quando le Provincie non ci saranno più? Chi vivrà….vedrà….
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