La Soprintendenza compie una valutazione di legittimità dell’autorizzazione paesaggistica che si sostanzia in un potere di amministrazione attiva e non di mero controllo
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3294 del 2015, nel decidere una controversia relativa a manufatti realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ribadisce il principio secondo cui la valutazione di legittimità dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza costituisce espressione di un potere non di mero controllo ma di amministrazione attiva finalizzata all’estrema difesa del vincolo.
Questo configura una vera e propria co-gestione del vincolo stesso, con sindacato riferibile a qualsiasi vizio di legittimità riscontrabile nella concreta attività di gestione, per quanto di competenza, dell’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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