Corte dei Conti: prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di occultamento doloso del danno
A termini dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3 D.L. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
La Corte dei Conti del Veneto approfondisce l'interpretazione di questo articolo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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