Azione avverso il silenzio
Il T.A.R. afferma che si può proporre un’azione avverso il silenzio soltanto a fronte di una specifica istanza rimasta inevasa da parte dell’Amministrazione. I meri atti sollecitatori rivolti all’ente e/o le istanze che non contengono elementi di novità , invece, non fanno nascere un obbligo del Comune di provvedere e, quindi, non legittimano la proposizione di un’autonoma azione avverso il silenzio, in quanto inscindibilmente collegati alla prima richiesta rimasta inevasa.
 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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