La sospensione dei procedimenti prevista dall’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 non si applica alle medie strutture di vendita
Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1389 del 2012, che contiene alcune interessanti considerazioni in materia di commercio.
La Società ricorrente è proprietaria di un immobile e ha inviato a mezzo PEC al Comune un’istanza di rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita di mq 1481,36 relativa al settore merceologico non alimentare generico.
Il Comune, con un provvedimento pervenuto alla ricorrente via PEC, ha disposto la sospensione del procedimento, sino all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30. Il Comune ritiene che la citata normativa regionale, che ha disposto la sospensione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, sia applicabile alla struttura commerciale della Società ricorrente, in quanto, pur trattandosi di una media struttura, confina su tre lati con un parco commerciale, e pertanto prima del rilascio dell’autorizzazione è necessaria una modifica del perimetro del predetto parco commerciale.
Il TAR considera illegittima la decisione del Comune: "Come è noto, in materia di commercio il legislatore è recentemente intervenuto disponendo una più incisiva liberalizzazione rispetto al passato.
In particolare l’art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, e da ultimo modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto che “secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”.
Tale norma, pur fissando un chiaro indirizzo verso la liberalizzazione del settore, non reca tuttavia una disciplina sufficientemente precisa ed incondizionata da poter essere direttamente applicabile, almeno nella parte in cui fa comunque salvi i limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, e necessita pertanto, per poter essere attuata, di un adeguamento della legislazione con la quale il principio di liberalizzazione di nuova introduzione interferisce o, quantomeno, di un’opera di coordinamento in via interpretativa di non immediata definizione.
In tale contesto la Regione Veneto, con l’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, ha disposto che <<ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni”>>.
Si tratta di una norma che ha carattere eccezionale e derogatorio dalla disciplina ordinariamente applicabile.
In quanto tale, essendo di stretta interpretazione per il ruolo di eccezione a regole generali, non può trovare estensioni al di fuori delle fattispecie tassativamente
contemplate dalla stessa, e la sua formulazione letterale costituisce un ostacolo non superabile all’accoglimento della tesi interpretativa del Comune.
Poste tali premesse, il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo perché, come dedotto dalla Società ricorrente, la sospensione dei procedimenti prevista dalla citata norma regionale, riguarda solamente le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, e la struttura della parte ricorrente di mq 1481,36 è una media struttura, ed è esterna al perimetro del vicino parco commerciale, e pertanto riguarda una fattispecie alla quale non è applicabile la moratoria prevista dall’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30.
Ne discende che, rispetto all’istanza presentata dalla Società ricorrente, deve ritenersi formato il silenzio assenso previsto dall’art. 14, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15".
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