Il Comune non può modificare unilateralmente una convenzione urbanistica
Il T.A.R. Milano, dopo aver ricordato la natura contrattuale di una convenzione urbanistica, statuisce che il Comune può modificarla soltanto con il previo consenso della controparte e fatto salvo la possibilità di recesso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dietro pagamento di un indennizzo ex art. 11, c. 4 della L. n. 241/1990.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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