Quali danni deve risarcire l’aggiudicatario che rifiuta di stipulare il contratto?
La Cassazione civile, ponendo fine a numerose pronunce contrastanti, ha chiarito che la responsabilità pre-contrattuale riveste natura contrattuale da c.d. contatto sociale. Di conseguenza il risarcimento (lucro cessante e danno emergente) non è più dovuto nei limiti del c.d. interesse negativo - ovvero nei limiti della perdita di tempo e di risorse subite - , ma in quello c.d. positivo -ovvero il lucro che si sarebbe ottenuto se il contratto si fosse concluso .
(Forse) partendo da questo approdo i Giudici del Consiglio di Stato hanno di recente statuito che, se l’aggiudicatario si rifiuta senza giustificato motivo di stipulare il contratto, esso è tenuto a risarcire alla stazione appaltante le perdite patrimoniali subite anche se il bando non prevede il versamento di una cauzione provvisoria.
Per quanto concerne il metodo di calcolo, il Collegio lo ancora alle spese necessarie per indire una nuova gara – se non ci sono stati altri offerenti – ovvero alla differenza patrimoniale tra l’offerta del primo operatore che si rifiuta di stipulare il contratto e quella del secondo concorrente.
Seppur il Collegio non giunga mai ad affermare espressamente che la responsabilità precontrattuale abbia natura contrattuale, dalle conclusioni relative all’escussione della garanzia fideiusissoria e, soprattutto, da quelle connesse alle modalità del calcolo del risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse positivo, sembra proprio evincersi ciò.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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