I progetti dei lavori pubblici e la conferenza di servizi anticipata nel nuovo codice appalti
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), il progetto di fattibilità (ovvero il “vecchio progetto preliminare”, espunto dal nuovo Codice) per realizzare lavori pubblici deve essere approvato in seno alla c.d. conferenza di servizi semplificata di cui all’art. 14 bis della L. n. 241/1990.
La conseguenza è poco gradita agli operatori, perchè così si vedono costretti a chiedere i pareri in una fase troppo anticipata rispetto al momento in cui il progetto si assesta: se poi in sede di progetto definitivo o esecutivo si rendessero necessarie modifiche, il 27, comma 3, stabilisce che bisogna ritirare il progetto e ripartire dall'inizio.
Come si può ovviare a questo problema?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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