Lo stato di abbandono di un immobile non ne azzera il carico urbanistico (ai fini del contributo concessorio in caso di lavori edili)

19 Set 2013
19 Settembre 2013

Segnaliamo sul tema del carico urbanistico, ai fini del calcolo del contribhuto concessorio, la sentenza del TAR Piemonte 1009 del 2013.

Il TAR decide un ricorso col quale la società ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’imposizione da parte del Comune, in sede di rilascio del permesso di costruire, del pagamento di oneri di urbanizzazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’immobile che, consistendo in semplici opere di manutenzione straordinaria e mantenendo inalterate superfici e volumetria dell’unità immobiliare, non avrebbero comportato, a suo parere, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione, un incremento del carico urbanistico, già considerato al momento del rilascio dei titoli edilizi per la costruzione e l’ampliamento dell’impianto industriale nel 1973 e nel 1980.

IL Comune ha tentato di sostenere che la debenza ex novo degli oneri di urbanizzazione sarebbe stata cagionata dallo stato di abbandono che avrebbe caratterizzato lo stabilimento industriale (inattivo da circa 20 anni) “azzerando” il precedente “carico urbanistico derivante dal suo uso”.

Il TAR accoglie il ricorso.

Scrive il TAR: "Va ribadito sul tema che il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (cfr. per tutti T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10.02.2011 n. 243).

Il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell’area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d’uso concretamente impressa all’immobile: poiché l’entità degli oneri di urbanizzazione è in buona sostanza correlata alla variazione del carico urbanistico, è ben possibile che un intervento di ristrutturazione e mutamento di destinazione d’uso possa non comportare aggravi di carico urbanistico e, quindi, l’obbligo della relativa corresponsione degli oneri; al contrario è altrettanto possibile che in caso di mutamento di destinazione di uso nell’ambito della stessa categoria urbanistica, faccia seguito un maggior carico urbanistico indotto dalla realizzazione di quanto assentito e correlativamente siano dovuti gli oneri concessori (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14.11.2007, n. 11213).

Nella fattispecie non affiorano elementi utili a comprovare che il rifacimento dei servizi (bagni, spogliatoi) e la realizzazione di nuovi impianti tecnici (centrale termica, centrale frigorifera, impianto di scarico acque bianche, impianto di scarico acque nere, impianto antincendio) sia stata accompagnata da un’alterazione del carico urbanistico, tenendo conto che la “riqualificazione” de qua interessa un immobile avente già in precedenza destinazione industriale .

In ogni caso, come affermato di recente (cfr. sentenze di questa Sezione 2/3/2012 n. 355; 24/8/2012 n. 1467) in presenza di un insediamento già in possesso di analoghe caratteristiche funzionali (l’immobile era, come detto, già sede di una fabbrica di ceramiche) l’Amministrazione – per poter legittimamente esigere il contributo per gli oneri di urbanizzazione – avrebbe dovuto dare contezza degli indici o, comunque, delle condizioni da cui si evinceva il maggior carico urbanistico addebitabile alla predetta destinazione (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 4/5/2009 n. 3604).

Nel caso concreto l’Amministrazione ha evidenziato, invece, solo nelle memorie difensive che la debenza ex novo degli oneri di urbanizzazione sarebbe stata cagionata dallo stato di abbandono che avrebbe caratterizzato lo stabilimento industriale (inattivo da circa 20 anni) “azzerando” il precedente “carico urbanistico derivante dal suo uso”.

Tali argomentazioni, soprattutto in mancanza di precisi elementi esposti al riguardo nel provvedimento impugnato, non possono essere condivise.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte relativa alla richiesta da parte del Comune degli oneri di urbanizzazione, accertamento della non spettanza dei detti oneri per l’intervento di “riqualificazione” di cui è causa ed assorbimento di ogni altra doglianza".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Piemonte 1009 del 2013

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