Modifica al Piano veneto di tutela delle acque per la zona di ricarica degli acquiferi
Sul BUR n. 35 del 7 aprile 2017 è stata pubblicata la DGRV n. 360 del 22 marzo 2017, che approva la proposta di aggiungere un nuovo comma 9 all’art. 11 “Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose”, così formulato:
"9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile."
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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