Sindacabilità della scelta delle imprese nella procedura negoziata senza bando
Si segnala l'interessante pronuncia del Tar Lombardia Milano che, con la sentenza n. 2941 del 06/12/2012, ha chiarito che nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici la scelta delle imprese da invitare non può risolversi in un insindacabile atto discrezionale della stazione appaltante.
Quest'ultima, tutte le volte in cui non voglia pubblicare un avviso o non disponga di elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, ha comunque l'obbligo di predeterminare ex ante (per esempio nella determina dirigenziale a contrarre) precisi criteri di ricognizione del mercato e di selezione delle imprese.
La mancanza di una siffatta indicazione si risolve in un palese difetto di motivazione che non può in alcun modo essere colmato ex post con le difese svolte in giudizio.
Nel caso di specie la stazione appaltante si era limitata a selezionare imprese incluse nella banca dati dell'autorità di vigilanza (optando peraltro per operatori che erano già stati invitati per l'assegnazione di diversi lotti dello stess appalto), senza tuttavia dare minimamente conto delle ragioni di tale scelta, violando in tal modo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione cristallizzati nell'art. 122 comma 7.
Avv. Gianluca Ghirigatto
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