Legge della Regione Veneto sulla edilizia residenziale pubblica
Segnalo che sul BUR n. 104 del 03/11/2017 è pubblicata la Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017 recante: "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"
Ai sensi dell'art. 3 ai Comuni sono attribuite le seguenti funzioni:
1. a) il rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
c) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
d) l’autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia e, per quanto riguarda l’edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e successive modificazioni, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà;
e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
f) le procedure di selezione per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica;
g) le procedure relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
h) l’applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.
2. Il comune può delegare all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Post di Marco Merlo - funzionario comunale
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