In relazione al nuovo art. 48 ter della legge regionale nr. 11/2004, credo che si possa affermare che la Regione, con la recentissima l.r. 15/2018, abbia dato “valore” di legge al concetto anticipato dall’Assessore Corazzari con la sua nota del 21 marzo 2018, quando, in relazione all’obbligo di adeguamento del regolamento edilizio al RET da parte dei Comuni entro il termine del 21 maggio p.v, concludeva che “..Si ritiene opportuno intervenire in proposito stabilendo che il regolamento edilizio sia da adeguarsi al RET entro la prima variante sostanziale allo strumento urbanistico, considerando che al più tardi ve ne sarà una tra circa 18 mesi. Potrà essere quella l’occasione per recepire al meglio anche le redigende Linee Guida”… che la regione approverà con delibera di Giunta e metterà a disposizione dei Comuni”.
D’altro canto, il comma 1, dell’art. 48 ter, stabilisce il principio che i Comuni devono recepire quanto disposto dall’intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, adeguando i regolamenti delizi allo schema di RET e relativi allegati, mentre (comma 2) le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche, trovano applicazione a far data dall’efficacia della variante di cui al comma 4.
Credo quindi che la norma (art. 48 ter della l.r. 11/2004) introdotta con la l.r. 15/2018, “congeli” sostanzialmente le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica del RET e consenta ai Comuni di adeguare, anche dopo il 21 maggio, senza conseguenze, il proprio regolamento edilizio sulla base delle nuove linee guida di imminente (ci auguriamo) emanazione regionale.
Spero che il Convegno di Spinea ci dia qualche indicazione in tal senso.
Il nuovo art. 48 ter della legge regionale 11/2004 [introdotto dalla recentissima l.r. 15 del 20.05.2018] in effetti è complesso. Il suo significato però, a mio avviso, deve essere ricondotto all’interno degli obiettivi contenuti nell’intesa stato regioni. Affronteremo anche questo tema venerdì prossimo a Spinea cercando di offrire una lettura ragionevole delle nuove norme regionali con l’obiettivo di salvaguardare i principi generali che lo stato, le regioni si sono dati nell’approvazione dei vari atti.
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In relazione al nuovo art. 48 ter della legge regionale nr. 11/2004, credo che si possa affermare che la Regione, con la recentissima l.r. 15/2018, abbia dato “valore” di legge al concetto anticipato dall’Assessore Corazzari con la sua nota del 21 marzo 2018, quando, in relazione all’obbligo di adeguamento del regolamento edilizio al RET da parte dei Comuni entro il termine del 21 maggio p.v, concludeva che “..Si ritiene opportuno intervenire in proposito stabilendo che il regolamento edilizio sia da adeguarsi al RET entro la prima variante sostanziale allo strumento urbanistico, considerando che al più tardi ve ne sarà una tra circa 18 mesi. Potrà essere quella l’occasione per recepire al meglio anche le redigende Linee Guida”… che la regione approverà con delibera di Giunta e metterà a disposizione dei Comuni”.
D’altro canto, il comma 1, dell’art. 48 ter, stabilisce il principio che i Comuni devono recepire quanto disposto dall’intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, adeguando i regolamenti delizi allo schema di RET e relativi allegati, mentre (comma 2) le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche, trovano applicazione a far data dall’efficacia della variante di cui al comma 4.
Credo quindi che la norma (art. 48 ter della l.r. 11/2004) introdotta con la l.r. 15/2018, “congeli” sostanzialmente le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica del RET e consenta ai Comuni di adeguare, anche dopo il 21 maggio, senza conseguenze, il proprio regolamento edilizio sulla base delle nuove linee guida di imminente (ci auguriamo) emanazione regionale.
Spero che il Convegno di Spinea ci dia qualche indicazione in tal senso.
Il nuovo art. 48 ter della legge regionale 11/2004 [introdotto dalla recentissima l.r. 15 del 20.05.2018] in effetti è complesso. Il suo significato però, a mio avviso, deve essere ricondotto all’interno degli obiettivi contenuti nell’intesa stato regioni. Affronteremo anche questo tema venerdì prossimo a Spinea cercando di offrire una lettura ragionevole delle nuove norme regionali con l’obiettivo di salvaguardare i principi generali che lo stato, le regioni si sono dati nell’approvazione dei vari atti.
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