Sintesi dei contenuti della legge regionale sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi
legge regionale sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 - bur n. 150 del 27.12.2019 - entra in vigore l' 11.01.2020
i comuni devono adeguarsi entro il 10.05.2020
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sintesi dei contenuti della legge
sulle altezze consentite: rinvio alla l.r. 51/2019 articolo 2 che stabilisce: h 2.40 per locali adibiti ad abitazione (2.20 per comuni montani) - h 2.20 per locali adibiti a servizi quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni;
sui criteri per la determinazione dell'altezza: h media calcolata dividendo il volume utile con h maggiore di 1.60 (1.40 per comuni montani) per la relativa superficie utile; in caso di soffitto a volta, h media corrispondente alla media aritmetica tra altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con tolleranza del 5%;
rapporto illuminante: pari o superiore a 1/16;
altre condizioni:
deve essere previsto idoneo isolamento termico,
non vi deve essere aumento del numero di unità abitativa, ma ampliamento di quelle esistenti,
no modifica sagoma e mantenimento altezze fatto salvo eventuale ispessimento verso l'esterno per isolamento (che può essere limitato o disciplinato dai comuni per tutela di profili paesistici, monumentali, ecc.);
il consiglio comunale può prevedere esclusioni per determinate tipologie edilizie;
esclusi interventi di recupero al'interno delle aree inedificabili e aree di pericolosità idraulica o idrogeologica nelle quali i piani precludono interventi di ampliamento di volume o superficie;
le nuove superfici/volumi non possono essere conteggiati ai fini dell'ampliamento/demolizione ricostruzione (artt. 6 e 7) del "nuovo piano casa" di cui alla l.r. 14/2019;
qualificazione e procedimenti: opere di ristrutturazione soggette a Scia; contributo di costruzione come nuova costruzione calcolata su nuovi volumi/superfici abitabili;
parcheggi: deve essere garantita la superficie a parcheggio pari a 1 mq su 10 mc; il consiglio comunale può individuare ambiti nei quali è possibile la monetizzazione;
norme transitorie e abrogazioni: fino all'11 gennaio 2020 (data di entrata in vigore della l.r. 51/2019) si applica la l.r. 12/1999; i riferimenti alla l.r. 12/1999 contenuti nella l.r. 14/2019 (art. 6 comma 7) devono intendersi riferiti all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della l.r. 51/2019; l.r. 12/1999 abrogata;
adeguamento comunale: approvazione della variante urbanistica entro il 10.05.2020 (120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge).
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Fiorenza Dal Zotto - architetto - responsabile settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea
risponderemo ai quesito al seminario del prossimo 21 febbraio a spinea
QUALCHE DUBBIO
e se un comune non si adegua nei termini (ordinatori) previsti, cosa succede ? la norma si applica così com’è su tutto il territorio fino all’adeguamento ? (la norma non specifica nulla in merito)
può il r.e. indicare prescrizioni per aperture sul tetto / materiali ecc laddove via siano vincoli paesaggistici / monumentali che dipendono da altre normative ?
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