Inserimento nel PAT di accordi art. 6 L.R. 11/2004 mediante atto unilaterale d’obbligo del privato e rapporti con il successivo P.I.

16 Dic 2013
16 Dicembre 2013

Si segnala la sentenza del TAR Veneto  n. 1393 del 2013 sulla natura e sugli obblighi conseguenti all'inserimento nel PAT di accordi ex art. 6 L.R. 11/2004 mediante atto unilaterale d'obbligo del privato, anche perchè tali orientamenti potrebbero valere anche in tema di PI.

Il TAR Veneto esprime, in sintesi, i seguenti orientamenti:

a) Quando una proposta di accordo presentata dal privato, anche mediante atto unilaterale e/o accoglimento di un'osservazione che lo contenga, venga successivamente espressamente recepita nello strumento urbanistico, questa costituisce accordo ex art. 6 L.R. 11/2004;

 b) l’accordo in questione ha natura di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990, richiamato dal comma 4 della L.R. n. 11/2004, ed in particolare di accordo integrativo di provvedimento, essendo finalizzato alla determinazione delle previsioni discrezionali dell’atto di pianificazione urbanistica, ed inserendosi nella serie procedimentale di adozione e di approvazione di tale atto senza concluderla. Tale tipo di accordo, a differenza degli accordi sostitutivi, esaurisce la sua funzione nel momento in cui viene recepito dallo strumento pianificatorio, nella fattispecie dal P.A.T.. Da tale momento in poi varrà la previsione programmatoria del P.A.T. recettiva e sostitutiva dell’accordo. Ne deriva anche che in caso di difformità tra tale previsione e accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004, il privato, se non condivide la previsione dello strumento urbanistico così come approvata, avrà l’onere d’impugnare il provvedimento difforme.

 c) In secondo luogo, da quanto prima detto ne deriva che al fine di stabilire la disciplina urbanistica da attribuire alla zona in questione valgono esclusivamente le previsioni del P.A.T. (e non quelle dell’atto d’obbligo), le quali, sia pure per taluni aspetti risultano precise e puntuali in quanto (parzialmente) recettive del contenuto dell’atto unilaterale d’obbligo, restano pur sempre previsioni di natura programmatica che lasciano integra la discrezionalità dell’amministrazione in ordine al come e al quando attuarle.

d) L'amministrazione, con l'approvazione del PI, facendo esercizio della propria estesa discrezionalità in materia di scelte urbanistiche, dando compiutamente conto delle ragioni per le quali non ritiene opportuno dar immediatamente seguito può non inserire previsioni del PAT nel primo Piano degli Interventi; in particolare può differire l'inserimento delle previsioni del PAT, qualora non sia ancora maturata, né da parte dell’amministrazione, né da parte del privato, una proposta progettuale attuativa che rispetti le direttive e le prescrizioni del P.A.T., derivanti soprattutto dall’inserimento dell’intera potenzialità edificatoria nell’ambito indicato dal P.A.T..

e) Non appare illegittima né irragionevole la scelta dell’amministrazione di considerare l’approvazione del P.I. e del P.U.A. come sviluppo di un'unica proposta progettuale, anticipando in tal modo l’esame anche di valutazioni di dettaglio al momento di approvazione del P.I.

TAR Veneto_01393-2013 PAT ed accordi art_6

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