La nozione di superfici utili ai fini dell’autorizzazione paesaggistica postuma
L’art. 167, co. 4, lett. a d.lgs. 42/2004 preclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma in caso di incremento delle superfici utili legittimamente edificate.
Ma cosa sono le “superfici utili”?
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la nozione non è esplicata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, perciò si deve fare riferimento al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia.
A tal proposito, soccorrono le seguenti fonti normative, in via esemplificativa e non esaustiva: la circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820; gli artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969; l’art. 3 d.m. 10 maggio 1977; l’art. 1 d.m. 26 aprile 1991; l’art. 6 d.m. 5 agosto 1994.
Si veda anche il Regolamento edilizio tipo, secondo cui la superficie utile è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Nel caso di specie, l’ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene sussumibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi della normativa urbanistica del Comune di cui trattasi, non integrava gli estremi della superficie utile ostativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Buon giorno, a mio avviso invece, e poi è quello che citano nei provvedimenti sono : la circolare n. 33 del 2009 (definizione dei termini “lavori” superfici utili” e volumi) e la n. 44 del 2012, che parla della percepibilità della modifica dell’ aspetto esteriore- geom. giglio
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