Poteri di appello dell’interveniente ad adiuvandum
Il Consiglio di Stato evidenzia che il soggetto che interviene in primo grado ad adiuvandum, trovandosi in una posizione accessoria e dipendente rispetto a quella del ricorrente, può appellare la sentenza che rigetta il ricorso solamente per questioni che lo riguardano direttamente, quale la dichiarazione di inammissibilità del suo intervento o la condanna alle spese.
Non può, invece, impugnare autonomamente la sentenza per ragioni connesse al merito della decisione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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