Concessioni demaniali marittime
Il TAR Veneto, dopo una ricognizione della giurisprudenza euro-unitaria e amministrativa italiana, ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’UE delle norme nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime. La legge italiana de qua deve essere disapplicata e, per l’effetto, l’atto meramente ricognitivo con cui l’Amministrazione in sua applicazione abbia disposto la proroga della concessione, essendo privo di autonoma efficacia, dovrà ritenersi tamquam non esset.
Nel caso di specie, la proroga della concessione e della relativa concessione veniva disposta anche sulla scorta della ritenuta sussistenza di “speciali ed eccezionali circostanze” ex art. 6 r.d. 2440/1923. Rispetto a questa seconda valutazione, la proroga assume natura provvedimentale e sarà passibile di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, se del caso previa sospensione ai sensi del precedente art. 21-quater.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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