Approvate in via definitiva ulteriori modifiche alla ristrutturazione edilizia nelle zone di vincolo paesaggistico
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 164 del 15.07.2022) la l. 15 luglio 2022, n. 91, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (legge di conversione del cd. decreto Aiuti), entrata in vigore il 16.07.2022, reperibile al link:
La l. 91/2022 ha aggiunto al decreto Aiuti l’art. 14, co. 1-ter, che amplia le ipotesi di ristrutturazione edilizia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, subordinate a Permesso di Costruire:
“1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: “dell'articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142”;
- b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: “dell'articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142”»”.
Per l’effetto, l’art. 3, co. 1, lett. d, VI periodo d.P.R. 380/2001 risulta così riformulato:
“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
Per comodità di lettura, si riporta il testo dell’art. 136, co. 1, lett. c-d d.lgs. 42/2004:
“1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
…
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
In pratica un nucleo storico, che non sia collocato in zona A, può usufruire della demoricostruzione senza che sia considerata nuova costruzione anche se non rispetta sagoma e volume. Trovo queto modo di legiferare assurdo, contorto a dir poco incomprensibile. Dovrebbero semplificare la lettura e non complicarla come stanno facendo.
Riccardo Bruni
Nel senso che in zona A comunque devono essere rispettati i piani vigenti
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