Approvate in via definitiva ulteriori modifiche alla ristrutturazione edilizia nelle zone di vincolo paesaggistico

19 Lug 2022
19 Luglio 2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 164 del 15.07.2022) la l. 15 luglio 2022, n. 91, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (legge di conversione del cd. decreto Aiuti), entrata in vigore il 16.07.2022, reperibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=true.

La l. 91/2022 ha aggiunto al decreto Aiuti l’art. 14, co. 1-ter, che amplia le ipotesi di ristrutturazione edilizia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, subordinate a Permesso di Costruire:

1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: “dell'articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142”;
  2. b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: “dell'articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142”»”.

Per l’effetto, l’art. 3, co. 1, lett. d, VI periodo d.P.R. 380/2001 risulta così riformulato:

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Per comodità di lettura, si riporta il testo dell’art. 136, co. 1, lett. c-d d.lgs. 42/2004:

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

  1. c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  2. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
2 replies
  1. Riccardo Bruni says:

    In pratica un nucleo storico, che non sia collocato in zona A, può usufruire della demoricostruzione senza che sia considerata nuova costruzione anche se non rispetta sagoma e volume. Trovo queto modo di legiferare assurdo, contorto a dir poco incomprensibile. Dovrebbero semplificare la lettura e non complicarla come stanno facendo.
    Riccardo Bruni

    Rispondi

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