Le opere di urbanizzazione a scomputo devono necessariamente essere cedute in proprietà al Comune?
L'avvocato Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, ha predisposto sul tema la nota che volentieri pubblichiamo.
L'autore espone tre argomenti a dimostrazione della tesi secondo cui le cd. opere di urbanizzazione a scomputo possono concretizzarsi anche in un vincolo di uso pubblico e non necessariamente in una cessione in proprietà all’Ente Locale.
La cosa non è una novità.
Già la legge 61/1985 ( non ricordo se anche la 40/1980 ) prevedeva all’articolo 27 che il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico, mentre l’articolo 63 prevedeva la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare .
Invero la costituzione del perpetuo uso pubblico costituisce in molti casi un vantaggio per entrambe le parti. Il Comune risparmia le spese di manutenzione. Al privato può essere vantaggioso gestire in proprio le aree pubbliche ( ad esempio negli insediamenti commerciali ), oppure realizzare strutture sotto le aree con destinazione pubblica ( es. parcheggi interrati ).
Ovviamente tutto deve essere oggetto di accorta contrattazione in sede di convenzione per la attuazione dell’intervento. Ad esempio in un comune nel quale ho prestato servizio le aree verdi restavano in proprietà del lottizzante, con l’intento di sparagnare sulla manutenzione ma con la conseguenza che o venivano abbandonate a se stesse o, peggio, diventavano verde condominiale.
Visto i costi di manutenzione, i comuni preferiscono il vincolo di uso pubblico e non necessariamente in una cessione in proprietà all’Ente Locale, che evitano.
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