La fiscalizzazione dell’abuso prescinde da un aumento di valore dell’immobile
Nel caso di specie, i privati ritenevano di non meritare il provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso (art. 34, co. 2 T.U. edilizia) nei confronti del loro immobile edificato in violazione della distanza dai confini, in quanto la mera traslazione del fabbricato, senza incrementi di superficie e volume, non sarebbe passibile di sanzione pecuniaria, per non aver aumentato il valore dell’edificio.
Il TAR Veneto ha invece affermato che il ripristino e la sanzione alternativa sono connessi esclusivamente alla violazione delle norme che regolano l’edificazione e non sono condizionati dall’accertamento di un effettivo incremento di valore dell’immobile interessato. La natura e tipologia dell’abuso non può, quindi, determinare l’inoperatività della sanzione pecuniaria alternativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sempre nel presupposto che sia una parziale difformità al titolo-
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