La rideterminazione del contributo di costruzione
Il TAR Veneto si è allineato all’Adunanza Plenaria, che ha qualificato l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo di costruzione alla stregua di un mero atto ricognitivo e contabile, disconoscendone la natura autoritativa nonché negando la possibilità di considerarlo l’esplicazione di una potestà pubblicistica.
Ne consegue il potere del Comune di modificare le sue determinazioni quantitative, seppure con il limite della prescrizione decennale relativa al diritto, che trascende quello più tipicamente pubblicistico connesso all’autotutela.
La tutela dell’affidamento è invocabile dal privato solo quando la conoscibilità e la verificabilità non possano essere pretesi dalla parte che agisce con ordinaria diligenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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