Consorzio obbligatorio ai sensi della l.r. Veneto 61/1985 e questioni di giurisdizione
La Corte d’appello di Venezia ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’azione di rivalsa da parte dei proprietari esecutori nei confronti di quelli dissenzienti, prevista dall’art. 62, co. 4 l.r. Veneto 61/1985, ora abrogato: “L’intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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