Rimessione della causa al primo giudice
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice amministrativo d’appello rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
A questo riguardo, si segnala che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di giurisdizione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del G.A. sia cassata in ragione dell’accertata giurisdizione del G.O., il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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