Varianti al P.I. e affidamento dei privati
Il TAR Veneto ha ricordato che le varianti al P.I. costituiscono atti generali che prevedono una nuova programmazione del territorio, da cui possono conseguire mutamenti anche in ordine alla edificabilità di alcune zone. A fronte dell’esercizio di tale attività pianificatoria, il Comune non è tenuto a ponderare l’asserito affidamento dei privati, bensì solo a regolare un assetto generale del territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Attenzione.- rispetto all’art. 5 della lr n. 11/2004, ora il PDL n. 244 all’art. 9 prevede pure questi commi:
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), la partecipazione è garantita attraverso un’adeguata informazione sulle tematiche oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 7.
4. La partecipazione è attivata attraverso momenti di discussione organizzata nelle forme ritenute più consone dall’amministrazione procedente e adeguatamente pubblicizzata.
5. Chiunque sia interessato alle scelte di governo del territorio operate attraverso strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica può intervenire nei processi partecipativi.
6. Gli esiti del processo partecipativo sono rappresentati in un apposito documento di sintesi. Tali esiti sono valutati dall’autorità procedente nella redazione dello strumento, ferma restando la discrezionalità delle scelte pianificatorie.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 79.
Il comma 6) non mi sembra affatto di poco conto.
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