Gli edifici “ambientali”
Nel caso di specie, il Piano particolareggiato del centro storico di un Comune definiva come “ambientale” l’edificio del privato, con conseguente divieto di alterare la sua configurazione esterna.
Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di una pensilina in struttura metallica ancorata alla parete e dotata di copertura in materiale trasparente, provvista di meccanismo che consente anche l’uso di una tenda solare motorizzata e rispetto a cui la tenda solare rappresenta, dunque, solo un elemento accessorio, alterava senz’altro l’aspetto esterno dell’edificio: perciò, legittimamente il Comune ne ordinava la demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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