Decadenza automatica delle prescrizioni urbanistiche in materia di aree di espansione
Il TAR Veneto ricorda che la decadenza delle previsioni per le aree di espansione sottoposte a strumenti attuativi non approvati, è automatica una volta trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano. L’unico modo per impedire la suddetta decadenza è l’approvazione del piano attuativo; ad essa consegue la possibilità per il Comune di rizonizzare le aree medesime.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Io ricordo che l’art. 18 c, 7bis della lr. nb. 11/2004 è ancora in vigore:
7bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può
essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 percento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è
corrisposto al comune entro il 3 1 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 1 1 (BUR n. 45/2004) demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.
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