Il Consiglio di Stato ha affermato che il condono non rende l’opera condonata legittima
Il Consiglio di Stato ha affermato che il condono non rende l’opera condonata legittima: ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento, che sarebbe altrimenti vietato. Conseguentemente le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima.
Debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime.
Nel caso di specie, il privato vantava un’istanza di condono non ancora esitata e cercava di sanare ex artt. 36 o 37 d.P.R. 380/2001 un pergolato con area cementificata di 38 mq. Il Consiglio ha escluso che il Comune potesse mai rilasciare la sanatoria.
Si segnala che la sentenza non si interroga sull’eventuale rilevanza della cd. riforma Salva casa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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