Illegittimi i limiti massimi astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici
Nel caso di specie il privato, titolare di un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico avanzato, richiedeva l’avvio del procedimento di VIA a norma dell’art. 27-bis del codice dell’ambiente.
La Regione rigettava la richiesta, in ragione della necessità di un riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia interessata che consentisse, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province, in ogni singola Provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento.
È illegittima la delibera con cui la Regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici: la P.A., nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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