Condizioni dell’azione nei ricorsi avverso titoli edilizi

10 Nov 2025
10 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che il pregiudizio per il ricorrente, la cui eliminazione mediante annullamento del provvedimento che lo determina rappresenta l’utilità ricavabile dal processo, in caso di un intervento edilizio (che si assume) illegittimo è collegato al valore ovvero al godimento del proprio immobile e discende dalla compromissione dei beni della salute e dell’ambiente oppure dalle menomazioni di valori urbanistici e dalle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico.

Nel caso di specie, il proprietario di un ex laboratorio poi dismesso, formato da due corpi di fabbrica, presentava una SCIA che mirava, riqualificato il sito e demolito il fabbricato con bonifica del terreno, alla ricostruzione di un edificio a uso residenziale di due piani fuori terra, destinato a ospitare quattro unità abitative, nonché un piano cantine con garage interrati per sette posti auto.

È stata riconosciuta la legittimazione e l’interesse ad impugnare l’atto con cui il Comune sanciva la regolarità edilizia dell’operazione di risulta sia in capo ai vicini, sia in capo all’amministratore del supercondominio di cui il fabbricato preesistente faceva parte.

Quanto ai primi, l’esistenza di una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso gli androni condominiali induce a ritenere che, in ragione del completamento dell’immobile oggetto della SCIA con la realizzazione di garage interrati con sette posti auto (in luogo dell’edificio preesistente che, oltre a essere stato ormai demolito, era comunque privo di parcheggi interni), vi sarà un maggior traffico, dunque un aggravio sulle parti comuni. I vicini vantano anche un interesse meritevole di tutela a salvaguardare la visuale e la salubrità degli ambienti in cui vivono, comunque incise dall’edificazione.

Quanto al secondo, l’amministratore può agire, anche in autonomia e in assenza di autorizzazione assembleare, per compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, ai sensi degli artt. 1131 e 1130, co. 1, n. 4 c.c., missione che deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato.

Una volta accertata la sussistenza dell’interesse ad agire, ossia dell’utilità dell’annullamento del provvedimento lesivo di una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela del ricorrente, in linea di principio non è necessario dimostrare uno specifico interesse rispetto alle singole censure dedotte, nella misura in cui il loro accoglimento si traduca comunque nella caducazione integrale dell’atto impugnato (quindi, nella tutela del diritto o interesse legittimo dell’attore).

Post di Alberto Antico – avvocato

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