Processo amministrativo: di fronte alla notifica di un appello, è obbligatorio proporre appello incidentale, o si può proporre appello in via autonoma?
Il Consiglio di Stato ha affermato che, sebbene l’art. 333 c.p.c., richiamato dall’art. 96, co. 3 c.p.a., stabilisca che la parte che abbia ricevuto la notificazione dell’appello abbia l’onere d’impugnare la sentenza in via incidentale, non vi è alcuna sanzione diretta a carico della parte soccombente in prime cure che abbia proposto il proprio appello in forma autonoma, anziché incidentale, soccorrendo in ogni caso il potere-dovere del giudice di riunire gli appelli proposti avverso la medesima sentenza, come previsto dallo stesso art. 96 c.p.a.
Tale parte che abbia proposto appello in via autonoma (a seguito della notifica dell’appello principale) può inserirvi la riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado assorbiti o comunque non esaminati, in quanto l’art. 101, co. 2 c.p.a., nell’esigere che tale adempimento avvenga «con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio», si riferisce espressamente «alle parti diverse dall’appellante» (non solo quello principale, quindi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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