Legittimazione ad agire in giudizio dell’AGCM
Il TAR Veneto ha affermato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) è legittimata non solo ad impugnare innanzi al G.A., ai sensi dell’art. 21-bis, co. 1 l. 287/1990, gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; ma anche a proporre tutte le azioni previste dal diritto processuale amministrativo, ivi compresa l’azione avverso il silenzio, nel caso di inerzia o di rifiuto di una determinata P.A. di conformarsi al parere motivato emesso dall’AGCM ai sensi del successivo comma 2.
Post di Alberto Antico – avvocato

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