Quando una strada è pubblica? E chi deve curarne la manutenzione?

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, affinché un’area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell’area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte della P.A. medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.

L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione dell’uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un’azione negatoria di servitù.

L’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sul Comune, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.

Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza degli alberi presenti a bordo di una strada (privata ma a uso pubblico) con diffida all’ottemperanza, nei confronti dei proprietari frontisti dei relativi tratti di strada compromessi e addebito, a carico degli stessi, delle spese relative agli interventi effettuati dal Comune stesso. Il Consiglio ha precisato che, anche a ritenere che l’ordinario onere manutentivo a carico del proprietario della strada sconti, in caso di uso pubblico della stessa, un correlato dovere della P.A. di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, nondimeno il particolare ruolo svolto dalle alberature, la cui condizione giuridica e di fatto non era stata adeguatamente censurata dai privati, non consentiva di superare l’addebito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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