Onere della prova nella domanda di restituzione del contributo straordinario (per accordi urbanistici pubblico-privati)
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il privato domandi la rideterminazione dell’ammontare del contributo straordinario (nel caso di specie, per l’accordo ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004), con condanna del Comune alla restituzione dell’eccedenza tra l’importo versato e quello realmente dovuto, si è al cospetto di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, rispetto al quale non si applica il principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma il principio dispositivo puro, cosicché il privato ha l’onere di provare i fatti sui quali la propria pretesa si fonda.
Post di Alberto Antico – avvocato
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