Revisione prezzi nei pubblici appalti e questioni di giurisdizione

18 Apr 2026
18 Aprile 2026

Il TRGA Trento ha affermato che, in materia di giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi di contratti pubblici, dall’art. 133, co. 1, lett. e, n. 2 c.p.a non discende il conferimento al G.A. di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi, dovendo verificarsi l’esistenza e l’esercizio (o no) di un potere. Qualora la revisione prezzi venga disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an e/o del quantum del compenso revisionale, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; al contrario, qualora la disciplina della revisione imponga un obbligo revisionale automatico, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del G.O.

In tema di revisione prezzi, l’art. 26, co. 6-bis d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, introduce un meccanismo di adeguamento automatico del prezzo ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore – ossia i prezziari regionali aggiornati – ed erosivo di ogni margine di discrezionalità in ordine sia al riconoscimento del diritto (an), che alla determinazione dell’importo (quantum), il quale trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l’operatore economico. Ne discende che l’atto di aggiornamento del corrispettivo è sottratto alla giurisdizione del G.A. in favore del G.O., in quanto atto pienamente paritetico, ove la P.A. agisce come contraente in posizione paritaria rispetto all’operatore economico.

Da parte sua, l’art. 29, co. 1, lett. a d.l. 4/2022, come convertito dalla l. 25/2022, sancisce l’inserimento della clausola revisionale negli atti pubblicistici di gara rimettendo alla P.A. la fissazione del contenuto della prescrizione, nell’esercizio di un ampio potere valutativo nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum. Ne deriva la sussistenza di un potere discrezionale della P.A., cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’operatore economico alla corretta applicazione della normativa pubblicistica della revisione dei prezzi e, quindi, alla legittima gestione della procedura finalizzata al riconoscimento della medesima, che giustifica la giurisdizione esclusiva del G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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