Escussione della cauzione provvisoria nei pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 106, co. 6 d.lgs. 36/2023 va interpretato in modo da escludere l’automaticità dell’escussione della cauzione provvisoria nel caso di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione, all’esito dell’accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo la Stazione appaltante sempre motivare in ordine alla sussistenza del pregiudizio causato dalla condotta procedimentale del concorrente.
Fa eccezione al principio in rassegna (con conseguente automaticità della escussione della cauzione) il caso di mancata stipula del contratto dopo l’aggiudicazione, poiché in tal caso il pregiudizio potrebbe essere considerato in re ipsa.
Nel caso di specie, nel caso di procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più affidatari, l’escussione della cauzione non poteva aver luogo, perché l’incidenza della esclusione dell’aggiudicataria sulla gara potrebbe essere nulla, potendo procedersi allo scorrimento della graduatoria e alla sostituzione con un altro operatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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