L’esonero dal reperimento degli spazi a parcheggi vale anche per il cambio d’uso orizzontale

27 Mag 2026
27 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che statuiva che nei mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari.

In premessa, il cambio d’uso è urbanisticamente rilevante (o verticale) quando segna il passaggio da una a un’altra delle cinque categorie funzionali elencate dall’art. 23-ter, co. 1 d.P.R. 380/2001, in quanto, a prescindere dall’eventuale incremento di volumi e/o di superfici, l’uso diverso comporta un mutamento della qualità e quantità dei servizi collegati, integrando una modificazione che incide sul carico urbanistico originariamente previsto, con il conseguente aggravio di servizi. Il cambio d’uso, invece, è urbanisticamente irrilevante (od orizzontale) quando avviene all’interno della medesima categoria funzionale e non determina alcun aggravio del carico urbanistico esistente, poiché si presume che all’interno di ciascuna delle categorie funzionali il carico urbanistico sia analogo.

Per le ipotesi di cambio d’uso rilevante contemplate dal comma 1-ter art. cit., il successivo comma 1-quater ribadisce che il mutamento è sempre consentito, sia con opere che senza opere, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla destinazione prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile, e dispone che: a) il mutamento in questione non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previsto dal d.m. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla l. 1150/1942; b) resta fermo nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Tanto premesso, seppure la lettera dell’art. 23-ter, co. 1-quater d.P.R. cit. faccia riferimento al solo cambio d’uso verticale, l’interpretazione della disciplina nel suo complesso induce a concludere nel senso che l’esonero in parola si estende necessariamente anche ai mutamenti di destinazione d’uso orizzontali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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