Consorzi stabili e pubbliche gare
Il TAR Catania ha affermato che, nei consorzi stabili che partecipano a procedure di affidamento di lavori designando una o più consorziate per l’esecuzione, i requisiti di capacità tecnica ed economico‑finanziaria devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante formale avvalimento, non essendo più consentito il cd. cumulo alla rinfusa, alla luce dell’art. 67, co. 1 d.lgs. 36/2023, n. 36, come modificato dal d.lgs. 209/2024.
Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare la mancanza di un requisito di qualificazione tecnico‑organizzativa richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, poiché tale carenza incide in modo sostanziale sulla domanda di partecipazione e non è suscettibile di integrazione postuma senza violare la par condicio competitorum.
In capo al consorzio stabile che partecipa a una procedura di gara grava un onere di diligenza qualificata, ai sensi dell’art. 1176, co. 2 c.c., che impone la verifica preventiva del possesso dei requisiti di qualificazione delle consorziate designate esecutrici, restando a suo carico le conseguenze derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete.
Il consorzio stabile che partecipa alla gara è tenuto a conoscere le cause di esclusione che riguardano le imprese consorziate di cui si avvale. La presunzione di conoscenza può essere superata solo provando l’incolpevole ignoranza, cioè un dato oggettivo, per una maggiore efficienza dell’intero sistema e una maggiore diligenza dell’offerente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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