Il giudizio di anomalia dell’offerta

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza per la P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitare un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle regole di mercato, con possibile pregiudizio della stessa corretta esecuzione del contratto. La scelta dei criteri di individuazione automatica delle offerte anomale, prevista dall’art. 54, co. 1, d.lgs. 36/2023, costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui la P.A. è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico a essa affidato dalla legge.

In tema di appalti pubblici aggiudicati al prezzo più basso ai sensi dell’art. 54 cit., laddove la lex specialis di gara rinvii, ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, all’Allegato II.2, «Metodo A», è da escludersi, sulla base dell’interpretazione letterale della disciplina codicistica, l’adozione del criterio del blocco unitario (che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, sia che si collochino al margine delle ali, sia che si collochino all’interno delle stesse) in quanto la previsione dell’Allegato, a differenza della disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016, nella formulazione anteriore al d.l. 32/2019, impone che le offerte identiche siano considerate «distintamente nei loro singoli valori». 

Le stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere o no alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato, se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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