Enti locali, società in house, rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per l’energia solare
L’art. 22-bis d.l. 133/2014, come convertito dalla l. 164/2014 ss.mm.ii., prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26 d.l. 91/2014, come convertito dalla l. 116/2014 ss.mm.ii.
Il Consiglio di Stato dubitava della costituzionalità della norma, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali.
La Corte costituzionale ha invece dichiarato l’art. 22-bis cit. compatibile con la Costituzione.
Nonostante taluni ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, deve affermarsi, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali.
Non è irragionevole assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società in house, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa, nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta.
Non si può pretendere che l’attività della società in house rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Conseguenza: la minore entrata derivante dal taglio degli incentivi ricade sulla società e, indirettamente, può riflettersi anche sul Comune socio, ma la legge non la esenta dal taglio.
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