Il cd. rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte d’appalto
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo speciale rito super-accelerato, di cui alla norma eccezionale dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, presuppone l’adozione di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento in sede di aggiudicazione, per cui non è applicabile laddove la stazione appaltante non abbia deliberato alcunché in merito, non potendosi ravvisare un provvedimento implicito a fronte della mera inerzia.
Ai fini dell’applicazione del rito super-accelerato, l’esistenza di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, ancorché carente sotto il profilo motivazionale, è sufficiente a integrare il presupposto processuale richiesto, restando i relativi vizi confinati al piano della legittimità dell’atto e non della sua esistenza.
Il rilascio della documentazione già oscurata, accompagnato dal riconoscimento dell’accoglimento delle richieste di oscuramento (nel caso di specie, desumibile dai verbali di gara), integra una decisione amministrativa, non essendo ammissibile confondere il piano degli elementi costitutivi della fattispecie con quello dei requisiti di validità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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